Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Modifica all'articolo 81 della Costituzione).
1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 81.
Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.