Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Modifiche all'articolo 81 della Costituzione).
1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 81.
Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte».
Conseguentemente:
1. dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:
«Art. 26-bis.
1. All'articolo 97, comma 1, della Costituzione le parole: «, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea» sono soppresse;
2. All'articolo 30, comma 1, capoverso «Art. 117», sopprimere le parole: «nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali»;
3. All'articolo 32, comma 1, capoverso «Art. 119», sopprimere le parole: «e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea»;
4. All'articolo 39, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
«6-bis. Con l'entrata in vigore della presente legge costituzionale sono abrogati l'articolo 5 della Legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 e la legge 24 dicembre 2012 n. 243».