Al comma 1, capoverso, Art. 75 aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«È indetto referendum popolare propositivo per deliberare una nuova legge, quando lo richiedono il due percento degli elettori o tre Consigli regionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge così approvata non può essere modificata o abrogata attraverso una legge ordinaria prima che siano trascorsi dieci anni dalla sua entrata in vigore. La legge così approvata può sempre essere modificata o abrogata attraverso una legge approvata mediante il medesimo procedimento».