Al comma 1, capoverso articolo 72, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«Dopo l'approvazione, qualora ne facciano richiesta centomila elettori, è indetto referendum popolare confermativo sulle leggi aventi ad oggetto:
a) le leggi costituzionali e le leggi di revisione costituzionale;
b) i trattati internazionali che importino limitazioni di sovranità ai sensi dell'articolo 11;
c) le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
d) le leggi sul finanziamento dei partiti e dell'attività politica.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta di legge soggetta a referendum può essere promulgata se è approvata con la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum».