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Legislatura XVII

Proposta emendativa 12.27. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2613

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/11/2014  [ apri ]
12.27.

  Al comma 1, capoverso Art. 72, sostituire il settimo comma con il seguente:
  Esclusi i casi di cui all'articolo 70, primo comma, e, in ogni caso, le leggi in materia elettorale, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e le leggi per la cui approvazione è prescritta una maggioranza speciale, il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare che un disegno di legge, indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo, sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro sessanta giorni dalla richiesta. Il regolamento disciplina limiti e modalità del procedimento, assicurando comunque un congruo tempo all'esame da parte delle Commissioni. Decorso inutilmente il termine, su richiesta del Governo, è posto in votazione, articolo per articolo e con votazione finale, il testo presentato dal Governo, ferme restando le deliberazioni già assunte dalla Camera. In tali casi, i termini di cui all'articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà.

  Conseguentemente, all'articolo 38, comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
   Fino all'adeguamento del regolamento della Camera dei deputati alle norme di cui all'articolo 72, settimo comma, della Costituzione, il Governo può chiedere l'iscrizione prioritaria all'ordine del giorno di non più di due disegni di legge per ciascun programma trimestrale dei lavori.