stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.25. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2613

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/11/2014  [ apri ]
11.25.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   «c) dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti:
  “Su iniziativa di almeno 500.000 elettori possono essere presentati alle Camere disegni di legge redatti in articoli, affinché siano esaminati ai sensi dell'articolo 70, primo comma. Ciascun disegno di legge, qualora le Camere non ne concludano l'esame entro sei mesi ovvero lo respingano è sottoposto a referendum popolare deliberativo.
  Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di presentazione e i limiti di ammissibilità dei disegni di legge di cui al primo comma e le modalità di attuazione del referendum deliberativo”».