Al comma 1, capoverso Art. 70, primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La funzione legislativa è altresì esercitata collettivamente dalle due Camere per i disegni di legge che dispongono nelle materie di cui agli articoli 57, terzo comma, 114, terzo comma, 117, commi secondo, lettere p) e u), quarto, sesto e decimo, 118, quarto comma, 119, 120, secondo comma, e 122, primo comma, nonché per quelli che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.