Al comma 1, capoverso Art. 55 sono apportate le seguenti modifiche:
a) sopprimere il terzo comma;
b) sostituire il quinto comma con il seguente: «Il Senato della Repubblica concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita funzioni di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Esprime pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge.»;
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, capoverso articolo 57, apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire il primo comma con il seguente: «Il Senato della Repubblica è composto da cento senatori rappresentativi delle Regioni».
b) sostituire il secondo comma con il seguente: «Fanno parte del Senato i Presidenti delle Giunte regionali, e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Ciascuna Giunta regionale designa, tra i propri componenti, gli altri Senatori ad essa spettanti. I senatori possono farsi rappresentare da altri componenti della medesima Giunta. La delega vale per la singola seduta e può essere rinnovata.».
c) al terzo comma, sostituire le parole: «inferiore a due» con le seguenti: «inferiore a tre».
d) sostituire il sesto comma con il seguente: «I senatori che rappresentano ciascuna Regione esprimono il proprio voto unitariamente secondo le modalità disciplinate dal Regolamento del Senato».
Conseguentemente, sostituire l'articolo 3 con il seguente:
«L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:
È deputato di diritto a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare deputati a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.».
Conseguentemente, sostituire l'articolo 8 con il seguente:
«L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:
Art. 67.
I membri del Senato rappresentano la Regione o la Provincia Autonoma nella quale sono stati eletti. I membri della Camera dei deputati rappresentano la Nazione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.».
Conseguentemente, sopprimere i commi 1, 5, 6 dell'articolo 38.