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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.2. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2613

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/11/2014  [ apri ]
1.2.

  Sostituire il Capo I con il seguente:

Capo I
RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI

Art. 1.
(Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione).

  1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma, sono inseriti i seguenti: «Le Camere sono elette a suffragio universale e diretto. Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche».
  2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: «La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero».
  3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: «i venticinque anni di» sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore».
  4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentonovantadue».
  5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: i senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero».