Sostituire il capoverso Art. 55, con il seguente:
Art. 55.
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri di ciascuna camera sono eletti a suffragio universale diretto.
Ciascun membro della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica rappresenta la Nazione ed esercita la funzione di raccordo tra le esigenze dello Stato e quelle delle Regioni, delle Città metropolitane e dei Comuni.
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica concorrono, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla finzione legislativa e svolgono attività di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.