Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
Art. 1-bis.
(Modificazioni all'articolo 56 della Costituzione).
All'articolo 56 della Costituzione il quarto comma è sostituito con il seguente: la ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, si effettua dividendo il numero dei cittadini residenti della repubblica calcolato sulle rilevazioni dei dati del Ministero dell'interno per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.