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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.07. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2613

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/11/2014  [ apri ]
1.07.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Riduzione del numero dei deputati).

  1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il diciottesimo anno di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dalla popolazione dei cittadini residenti calcolata sulle rilevazioni del Ministero dell'interno, per trecentonovantadue e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.