Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
Art. 1-bis.
1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente: La legge dispone la incandidabilità di coloro che detengano, anche indirettamente, o congiuntamente con altri, una partecipazione che comporti il controllo, ovvero l'esercizio di un'influenza dominante, su una società vincolata con lo Stato ovvero intrattengano con essa rapporti contrattuali che conferiscono la facoltà di esercitare un'influenza dominante sulla composizione degli organi sociali o sulle attività societarie, o beneficiano di tali rapporti contrattuali per interposta persona.