Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
Art. 1-bis.
(Riduzione del numero dei deputati).
1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero del deputati è di quattrocento. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i ventuno anni di età, La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocento distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base del quozienti interi e del più alti resti.
Conseguentemente, all'articolo 37, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. All'articolo 48 della Costituzione, il terzo comma è soppresso.