Premettere il seguente articolo:
Art. 025.
(Modifiche agli articoli 92, 93, 95 e 96 della Costituzione).
1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto del Primo ministro e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro. Il Primo ministro nomina e revoca i ministri».
2. Agli articoli 93, 95 e 96 della Costituzione, le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Primo ministro».