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Legislatura XVII

Proposta emendativa 01.010. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2613

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/11/2014  [ apri ]
01.010.
inammissibile

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.

  1. All'articolo 53 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  La legge regola i rapporti tra i contribuenti e il sistema tributario secondo princìpi di chiarezza, semplicità, equità.
  L'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica.
  Tranne che nel caso previsto dal quarto comma, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici, le modifiche introdotte si applicano solo a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.
  Le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti, la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
  I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti dei tributi non possono essere prorogati.
  La legge determina il prelievo fiscale nel rispetto del principio che la pressione fiscale non deve superare il 40 per cento del prodotto interno lordo nazionale.