Sostituirlo con il seguente:
Articolo 34. (Modifiche all'articolo 120 della Costituzione). – 1. Al secondo comma dell'articolo 120 della Costituzione, le parole: «, delle Province» sono soppresse.
2. All'articolo 120 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«I commissari e gli organi sostitutivi nominati dal Governo ai sensi del presente articolo riferiscono periodicamente alle Camere. Possono essere rimossi con votazione a maggioranza promossa su richiesta di almeno un decimo dei componenti della Camera o del Senato».