Sostituirlo con il seguente:
Art. 19.
(Autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali).
1. L'articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 80. – Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
Le leggi previste dal comma precedente sono sottoposte a referendum popolare entro centottanta giorni dall'approvazione. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validamente espressi.
Il Governo comunica e illustra alle Camere i progetti degli accordi internazionali prima della loro sottoscrizione».