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Legislatura XVII

Proposta emendativa Ta.16.34. in Assemblea riferita al C. 2613-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 11/02/2015  [ apri ]
(Testo alternativo del relatore di minoranza, Toninelli).

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 16.
(Disposizioni in materia di decretazione d'urgenza).

  1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «Art. 77. – Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
  Il Governo può adottare provvedimenti provvisori con forza di legge in casi straordinari di necessità e di urgenza per far fronte alle emergenze riguardanti la sicurezza nazionale, la salute pubblica, le calamità naturali, la responsabilità dello Stato derivante da inadempimenti di atti normativi dell'Unione europea o per l'introduzione di misure di finanza pubblica, quando la tempestività dell'intervento normativo sia condizione della sua efficacia. Il Governo deve, il giorno stesso della sua adozione, presentare il decreto alle Camere chiedendo la conversione in legge. Le Camere, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
  Il Governo non può, mediante decreti, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, né ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale.
  I decreti non possono contenere misure che non siano immediatamente applicabili e che non abbiano carattere specifico e fra loro omogeneo.
  Le Camere deliberano sulla conversione in legge dei decreti entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione e non possono modificarli salvo che per quanto attiene alla copertura degli oneri finanziari. I decreti perdono efficacia fin dall'inizio se entro quarantacinque giorni non sono convertiti in legge. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti».

Testo alternativo del relatore di minoranza