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Legislatura XVII

Proposta emendativa Ta.15.37. in Assemblea riferita al C. 2613-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 11/02/2015  [ apri ]
(Testo alternativo del relatore di minoranza, Toninelli).

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 15 – (Modifica all'articolo 75 della Costituzione). – 1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «Art. 75. – È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedano almeno l'uno per cento degli elettori o cinque Consigli regionali.
  La verifica dell'ammissibilità dei referendum abrogativi è effettuata dalla Corte costituzionale nei trenta giorni successivi al deposito della proposta di referendum e prima che inizi la raccolta delle firme.
  Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
  La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
  La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
  In qualsiasi momento gli elettori possono chiedere che venga sottoposto a voto popolare un progetto di legge redatto in articoli.
  Attraverso l'iniziativa costituzionale, i cittadini possono chiedere l'indizione del referendum propositivo costituzionale avente ad oggetto la revisione della Costituzione, raccogliendo, entro dodici mesi dalla pubblicazione ufficiale della relativa iniziativa, le sottoscrizioni di ottocentomila elettori.
  Attraverso l'iniziativa legislativa ordinaria i cittadini possono chiedere l'indizione del referendum propositivo legislativo per l'approvazione di una proposta di legge ovvero la modifica o l'abrogazione di una legge raccogliendo, entro sei mesi dalla pubblicazione ufficiale della relativa iniziativa, le sottoscrizioni di cinquecentomila elettori.
  La proposta referendaria costituzionale o legislativa è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
  La conformità costituzionale della proposta referendaria è verificata preventivamente dalla Corte costituzionale. Il Parlamento può raccomandare l'accettazione o il rifiuto della proposta referendaria alla quale può contrapporre un controprogetto.
  In caso di controprogetto, gli aventi diritto al voto si pronunciano sia sull'iniziativa sia sull'eventuale controprogetto e possono esprimere voto favorevole o contrario su una delle due proposte o su entrambe.
  Gli elettori che abbiano espresso voto favorevole sia sull'iniziativa, sia sul controprogetto, possono esprimere una seconda preferenza per una delle due proposte, che verrà valutata nel caso in cui entrambe raggiungano la maggioranza dei voti validamente espressi. Risulta approvato il progetto che riceve la maggioranza dei voti validamente espressi.
  La votazione popolare deve essere indetta entro diciotto mesi dal deposito delle firme che sono prorogati a ventiquattro mesi nel caso in cui il Parlamento decida di opporre un controprogetto.
  Il Presidente della Repubblica promulga la legge approvata dal voto popolare entro quindici giorni dalla proclamazione dei risultati. La legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso».

Testo alternativo del relatore di minoranza