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Legislatura XVII

Proposta emendativa Ta.13.33. in Assemblea riferita al C. 2613-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 11/02/2015  [ apri ]
(Testo alternativo del relatore di minoranza, Toninelli).

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.
(Modifica all'articolo 73 della Costituzione).

  1. L'articolo 73 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «Art. 73 – Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro trenta giorni dall'approvazione.
  Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione, ed entrano in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione, salvo che entro questo termine duecentocinquantamila elettori chiedano un referendum confermativo.
  In questo caso l'entrata in vigore viene sospesa fino alla proclamazione dell'esito del referendum. La legge entra in vigore se approvata con la maggioranza dei voti validamente espressi.
  Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale su ricorso motivato presentato da almeno un decimo dei componenti di una Camera, recante l'indicazione degli specifici profili di incostituzionalità. La Corte si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata.
  Le leggi la cui entrata in vigore non può essere ritardata possono essere dichiarate urgenti con deliberazione di entrambe le Camere a maggioranza assoluta dei propri componenti. In questo caso la legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso. Le leggi dichiarate urgenti devono prevedere un termine di durata.
  Le leggi di conversione dei decreti-legge sono dotate del requisito dell'urgenza senza necessità di una apposita deliberazione delle Camere.
  Le leggi dichiarate urgenti e quelle di conversione dei decreti-legge la cui durata di validità si protragga oltre i dodici mesi, sono sottoposte a referendum confermativo. In tal caso, se non approvate dalla maggioranza dei voti validamente espressi, perdono efficacia fin dall'inizio e non possono essere reiterate. Le Camere possono regolare i rapporti giuridici sorti in virtù di una legge entrata in vigore e successivamente annullata dal referendum».

Testo alternativo del relatore di minoranza