Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai fini di cui all'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, e ai fini di cui al comma 1, i sindaci delle Città metropolitane, qualora eletti a tale carica a suffragio universale e diretto, possono essere eletti senatori dai rispettivi Consigli regionali, in alternativa ai sindaci dei Comuni.