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Legislatura XVII

Proposta emendativa 39.517. in Assemblea riferita al C. 2613-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 11/02/2015  [ apri ]
39.517.

  Sostituire il comma 1, con i seguenti:
  1. In sede di prima applicazione e sino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, per l'elezione del Senato della Repubblica da parte dei Consigli regionali che devono eleggere almeno tre senatori, si procede secondo le seguenti disposizioni:
   a) i capigruppo consiliari possono presentare liste di candidati. Ciascun capogruppo può presentare una sola lista. Le liste devono essere presentate almeno sette giorni prima di quello in cui si svolgerà l'elezione;
   b) ogni lista è composta da un capolista scelto tra i sindaci dei Comuni del territorio della Regione, da un elenco di consiglieri in ordine numerato e da un candidato supplente del capolista, scelto tra i sindaci dei Comuni del territorio della Regione;
   c) ogni consigliere può votare per una soia lista di candidati;
   d) al fine dell'assegnazione dei seggi a ciascuna lista di candidati, si divide il numero dei voti espressi per il numero dei seggi attribuiti e si ottiene il quoziente elettorale. Si divide poi per tale quoziente il numero dei voti espressi in favore di ciascuna lista di candidati. I seggi sono assegnati a ciascuna lista di candidati in numero pari ai quozienti interi ottenuti e i seggi residui sono assegnati alle liste che hanno conseguito i maggiori resti; a parità di resti, il seggio è assegnato alla lista che non ha ottenuto seggi o, in mancanza, a quella che ha ottenuto il numero minore di seggi;
   e) per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di parità, per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ed è espressione del partito o movimento politico più votato alle ultime elezioni regionali, sono eletti il capolista e, nel limite dei seggi spettanti, gli altri candidati secondo l'ordine di presentazione;
   f) per le altre liste sono eletti, nel limite dei seggi spettanti, i candidati secondo l'ordine di presentazione ad esclusione del capolista;
   g) in caso di decadenza di un senatore eletto in qualità di consigliere, gli subentra il primo dei candidati non eletti, secondo l'ordine di presentazione;
   h) in caso di decadenza di un senatore eletto in qualità di sindaco, gli subentra il candidato supplente del capolista.
  1-bis. In sede di prima applicazione e sino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, per l'elezione del Senato della Repubblica da parte dei Consigli regionali che devono eleggere due senatori e della Provincia autonoma di Trento, si procede secondo le seguenti disposizioni:
   a) i capigruppo consiliari possono presentare liste di candidati. Ciascun capogruppo può presentare una sola lista. Le liste devono essere presentate almeno sette giorni prima di quello in cui si svolgerà l'elezione;
   b) ogni lista è composta da un capolista scelto tra i sindaci dei Comuni del territorio della Regione o della Provincia autonoma, da un elenco di consiglieri in ordine numerato e da un candidato supplente del capolista, scelto tra i sindaci dei Comuni del territorio della Regione;
   c) ogni consigliere può votare per una sola lista di candidati;
   d) al fine dell'assegnazione dei seggi a ciascuna lista di candidati, si divide il numero dei voti espressi per il numero dei seggi attribuiti e si ottiene il quoziente elettorale. Si divide poi per tale quoziente il numero dei voti espressi in favore di ciascuna lista di candidati. I seggi sono assegnati a ciascuna lista di candidati in numero pari ai quozienti interi ottenuti e i seggi residui sono assegnati alle liste che hanno conseguito i maggiori resti; a parità di resti, il seggio è assegnato alla lista che non ha ottenuto seggi o, in mancanza, a quella che ha ottenuto il numero minore di seggi;
   e) per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di parità, per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ed è espressione del partito o movimento politico più votato alle ultime elezioni regionali o provinciali, sono eletti, nel limite dei seggi spettanti, i candidati secondo l'ordine di presentazione e, eventualmente, il capolista, solo se il capogruppo esercita questa opzione. In quest'ultimo caso il capolista prende il posto dell'ultimo eletto della lista secondo l'ordine di presentazione;
   f) per le altre liste sono eletti, nel limite dei seggi spettanti, i candidati secondo l'ordine di presentazione, ad esclusione del capolista. Il capolista della seconda lista più votata è eletto se, ai sensi della lettera e), non sia già stato eletto il capolista di altra lista. In quest'ultimo caso, il capolista prende il posto dell'ultimo eletto della lista secondo l'ordine di presentazione;
   g) in caso di decadenza di un senatore eletto in qualità di consigliere, gli subentra il primo dei candidati non eletti, secondo l'ordine di presentazione;
   h) in caso di decadenza di un senatore eletto in qualità di sindaco, gli subentra il candidato supplente del capolista.