Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
13. Entro la legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, almeno un decimo dei componenti di ciascuna Camera può, con ricorso motivato, sottoporre al giudizio di legittimità costituzionale la legge che disciplina l'elezione dei membri della Camera. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di un mese.