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Legislatura XVII

Proposta emendativa 39.0500. in Assemblea riferita al C. 2613-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 11/02/2015  [ apri ]
39.0500.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

(Disposizioni per il riordino dell'organizzazione territoriale della Repubblica e l'unificazione delle regioni esistenti in tre regioni).

  1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, con legge costituzionale presentata dal Governo alle Camere, in deroga alle disposizioni dell'articolo 132 della Costituzione, si provvede al riordino dell'organizzazione territoriale della Repubblica mediante l'unificazione delle regioni esistenti in tre regioni, con la determinazione delle loro circoscrizioni territoriali e con l'adozione delle necessarie disposizioni transitorie.
  2. L'articolo 116 della Costituzione è abrogato.
  3. Sono abrogati:

   a) lo statuto della Regione siciliana, di cui al regio-decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;
   b) lo statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;
   c) lo statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;
   d) il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
   e) lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;
   f) la X disposizione transitoria e finale della Costituzione.
  1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 acquistano efficacia alla data di entrata in vigore della legge costituzionale prevista dall'articolo 1.