Sostituire il comma 2, con il seguente:
2. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 58. – La legge stabilisce disposizioni idonee a prevenire e risolvere l'insorgere di conflitti tra gli interessi privati di chi accede ad uffici pubblici e a cariche elettive e gli interessi generali. In ogni caso, non possono ricoprire uffici pubblici né sono candidabili a cariche elettive di qualunque livello coloro che detengano, anche in parte, la proprietà o abbiano il controllo, anche indiretto, di mezzi di comunicazione di massa televisivi o giornalistici».