Sostituire il comma 15, con il seguente:
15. Alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 5, comma 1, è sostituito dal seguente: «1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 96 della Costituzione spetta alla Camera dei deputati, anche se il procedimento riguardi altresì soggetti che non sono membri della Camera dei deputati»;
b) le parole: «Camera competente ai sensi dell'articolo 5» e «Camera competente» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «Camera dei deputati. »