Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 135 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
«La Corte costituzionale è composta di quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, cinque dal Parlamento in seduta comune, a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Le candidature devono essere discusse dall'Assemblea in seduta pubblica, che preceda di non meno di cinque giorni la data dell'elezione. All'elezione partecipano cento cittadini estratti a sorte dall'elenco degli aventi diritto al voto per l'elezione dei membri della Camera dei deputati.»