Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis. – 1. L'articolo 138 della Costituzione, è sostituito dal seguente:
«Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi e sono approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare entro 180 giorni dall'approvazione.
La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validamente espressi».