Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis. – 1. L'articolo 138 della Costituzione, è sostituito dal seguente:
«Art. 138. – Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare e non sono promulgate se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi».