Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis. – (Modifiche all'articolo 137 della Costituzione). – 1. All'articolo 137 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«La legge stabilisce i limiti, le condizioni, le forme, i termini e le modalità di proposizione della questione di legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge da parte di un decimo dei componenti di una Camera.
I singoli giudici della Corte costituzionale possono chiedere che al giudizio espresso dalla maggioranza dei membri della Corte sia acclusa la motivazione della propria opinione personale espressa nell'ambito del giudizio dinanzi alla Corte».