Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis. – (Modifica delle circoscrizioni regionali). – 1. L'articolo 131 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 131. – Sono costituite le seguenti Regioni:
1. Piemonte, Liguria, Lombardia e Veneto;
2. Friuli-Venezia-Giulia e Trentino Alto Adige;
3. Valle d'Aosta;
4. Emilia Romagna, Toscana, Lazio Abruzzo, Marche e Umbria;
5. Campania, Basilicata, Calabria, Puglia e Molise;
6. Sardegna;
7. Sicilia».