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Legislatura XVII

Proposta emendativa 33.2. in Assemblea riferita al C. 2613-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 11/02/2015  [ apri ]
33.2.

  Al comma 1, capoverso Art. 119, secondo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: di tributi erariali fino alla fine del comma con le seguenti: effettivo di tributi erariali riferibile al loro territorio, in armonia con la Costituzione e secondo quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del coordinamento generale della finanza pubblica e del sistema tributario. In nessun caso il gettito dei tributi e delle entrate propri può essere assegnato allo Stato.

  Conseguentemente, sostituire i commi terzo, quarto, quinto e sesto con i seguenti:

  La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Il fondo perequativo non può alterare l'ordine delle capacità fiscali per abitante tra i diversi territori. Garantisce il finanziamento dei costi e dei fabbisogni standard.
  Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti assicurano il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite ai Comuni, alle Città metropolitane e alle Regioni.
  Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
  I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato.
  Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio.
  È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.