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Legislatura XVII

Proposta emendativa 19.06. in Assemblea riferita al C. 2613-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 11/02/2015  [ apri ]
19.06.

  Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Modifiche all'articolo 81 della Costituzione).

  1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:

Art. 81.

  Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
  L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
  Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
  Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
  Nel bilancio delle pubbliche amministrazioni, dello Stato e delle Regioni, le spese totali non possono superare le entrate totali. Il ricorso all'indebitamento non è consentito. La legge regola le modalità di applicazione del principio del pareggio di bilancio ai singoli livelli di governo tenendo conto del ciclo economico e garantendo comunque il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.
  Le spese totali delle amministrazioni pubbliche non possono superare il 40 per cento del prodotto interno lordo.
  Eventuali violazioni del disposto dei commi cinque e sei emerse in sede di rendiconto devono essere compensate nelle leggi di bilancio nel successivo triennio.
  La legge di bilancio che comporti il ricorso all'indebitamento deve essere approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera e contenere il relativo piano di ammortamento.
  La legge di bilancio che comporti spese totali delle amministrazioni pubbliche superiori al 40 per cento del prodotto interno lordo e non preveda, contestualmente, un incremento delle entrate totali ma faccia ricorso all'indebitamento deve essere approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera e contenere il relativo piano di ammortamento e deve prevedere il rispetto del vincolo sulle spese totali entro la scadenza del piano di ammortamento del debito stesso. Qualora la legge di bilancio comporti spese totali delle amministrazioni pubbliche superiori al 40 per cento del prodotto interno lordo e preveda, contestualmente, un incremento delle entrate totali, deve essere approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera e prevedere la sostituzione delle maggiori entrate con il ricorso all'indebitamento entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio stessa, il piano di ammortamento del debito stesso e la previsione del rispetto del vincolo sulle spese totali entro la scadenza del piano di ammortamento del debito stesso. In quest'ultimo caso, alla legge di bilancio relativa all'esercizio in cui si fa ricorso all'indebitamento si applica quanto previsto dall'ottavo comma”.