Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Modifica all'articolo 81 della Costituzione).
1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 81. La Camera dei deputati ogni anno approva con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
Lo Stato ricorre all'indebitamento ai fini degli investimenti produttivi, e per perseguire la piena occupazione e la tutela della retribuzione reale, sostenendo la crescita delle domanda, e tutelando e favorendo il risparmio».