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Legislatura XVII

Proposta emendativa 19.0204. in Assemblea riferita al C. 2613-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 11/02/2015  [ apri ]
19.0204.

  Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Modifiche all'articolo 81 della Costituzione).

  1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «Art. 81. – Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
  L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
  Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
  Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte».