Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:
Art. 81.
La Camera dei deputati ogni anno approva con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non possono essere stabiliti nuovi tributi e nuove spese.
Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
Il ricorso all'indebitamento è consentito, previa autorizzazione della Camera dei deputati adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sulla base degli effetti negativi del ciclo economico nell'esercizio precedente o anche in caso di differenza negativa della produzione e degli investimenti rispetto al potenziale economico del Paese, nella misura necessaria a raggiungere gli obiettivi di piena occupazione e di tutela della retribuzione reale, sostenendo la crescita della domanda, e tutelando e favorendo il risparmio popolare ai fini dell'articolo 47.
Conseguentemente, all'articolo 38 sopprimere il comma 6.