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Legislatura XVII

Proposta emendativa 19.010. in Assemblea riferita al C. 2613-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 11/02/2015  [ apri ]
19.010.

  Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Modifiche all'articolo 81 della Costituzione).

  1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «Art. 81. – Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
  L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
  Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
  Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte».

  Conseguentemente: all'articolo 26: al comma 1 premettere il seguente:
   01. All'articolo 97, della Costituzione, primo comma le parole: «, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea» sono soppresse;
   all'articolo 31, comma 1, capoverso «Art. 117»,, primo comma, sopprimere le parole: «nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali»;
   all'articolo 33, comma 1, capoverso «Art. 119», primo comma, sopprimere le parole: «e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea»;
   all'articolo 40, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

  «6-bis. Con l'entrata in vigore della presente legge costituzionale sono abrogati l'articolo 5 della Legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 e la legge 24 dicembre 2012 n. 243».