stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 16.3. in Assemblea riferita al C. 2613-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 11/02/2015  [ apri ]
16.3.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 16. – 1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «Art. 77. – Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
  Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera competente per materia che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.
  I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro quarantacinque giorni dalla loro pubblicazione.
  Il Governo non può reiterare decreti non convertiti, ciascuna Camera può tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. I decreti non possono essere emanati, o convertiti in legge, se contengono disposizioni disomogenee tra loro».