Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Esercizio della funzione legislativa di delega al Governo).
1. All'articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La delega non è consentita nelle materie di esercizio collettivo della funzione legislativa di cui all'articolo 70, primo comma».