Al comma 1, capoverso, dopo il primo comma, aggiungere i seguenti:
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro trenta giorni dall'approvazione.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione, ed entrano in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione, salvo che entro questo termine 250.000 elettori chiedano un referendum confermativo secondo le modalità stabilite dalla legge.
In questo caso l'entrata in vigore viene sospesa fino alla proclamazione dell'esito del referendum. La legge entra in vigore se approvata con la maggioranza dei voti validamente espressi.
Le Camere possono dichiarare una legge urgente, deliberando entrambe a maggioranza assoluta dei propri componenti. In questo caso la legge entra in vigore, il giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.
Le leggi di conversione dei decreti-legge sono dotate del requisito dell'urgenza senza necessità di una apposita deliberazione delle Camere.
Le leggi dichiarate urgenti e quelle di conversione dei decreti-legge sono sottoposte a referendum confermativo entro dodici mesi dall'entrata in vigore. In tal caso, se non approvate, perdono di efficacia fin dall'inizio e non possono essere reiterate. Le Camere possono regolare i rapporti giuridici sorti in virtù di una legge entrata in vigore e successivamente annullata dal referendum.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 73 della Costituzione, i commi secondo e terzo sono soppressi.