Al comma 1, capoverso, dopo il secondo comma aggiungere il seguente:
Un quarto dei componenti di ciascuna Camera può, quando ritenga che una legge o un atto approvato dal Parlamento violi la Costituzione, promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale nelle condizioni, forme e termini stabiliti con legge costituzionale.