Al comma 1, capoverso Art. 72, sostituire il settimo comma con il seguente:
Il procedimento prioritario non si applica in ogni caso ai disegni di legge costituzionali e per i quali è prevista la procedura normale di approvazione ed esame e, nonché per le leggi:
a) in materia di sistemi elettorali;
b) in materia di ordinamenti dell'Unione europea;
c) in materia di tutela delle minoranze linguistiche;
d) di cui ai seguenti articoli: 7, comma secondo, 8, comma terzo, 10, commi secondo e terzo, 13, 14, comma secondo, 15, comma secondo, 16, 21, commi primo, secondo e terzo, 24, commi primo e secondo, 25, 27, 32 comma secondo, 40, 48, commi terzo e quarto, 51, 60, comma secondo, 65, 66, 69, 75, 80, 87, comma nono, 98, comma terzo, 100 comma terzo, 102, 103, 108, 111, 125, 135, comma quinto e sesto, 137, comma secondo;
e) per la cui approvazione è prescritta una maggioranza speciale.