Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
1. Dopo l'articolo 72 della Costituzione è aggiunto il seguente:
«Art. 72-bis. – La Corte dei conti può sollevare la questione di costituzionalità delle leggi, entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle stesse, secondo le modalità e con gli effetti stabiliti dalla legge, in relazione ai profili contabili e finanziari».