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Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.200. in Assemblea riferita al C. 2613-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 11/02/2015  [ apri ]
11.200.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
  «Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli, accompagnato da una relazione illustrativa dell'oggetto e delle finalità dello stesso e del contenuto dei singoli articoli.».

  Conseguentemente, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:
  «La votazione finale ai sensi dell'articolo 72 del progetto di cui al comma precedente deve intervenire entro dodici mesi dalla presentazione. I regolamenti delle Camere fissano regole adeguate a rispettare tale termine.
  Nel caso in cui nel termine di cui al comma precedente non sia intervenuta la votazione finale, se la proposta è stata sottoscritta da almeno cinquecentomila elettori essa è sottoposta a referendum popolare per la approvazione.
  Non è ammesso referendum per le leggi costituzionali, tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.
  La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del referendum e determina le modalità attraverso le quali assicurare agli elettori una piena conoscenza del progetto redatto in articoli e della relazione illustrativa.».