Al comma 1, capoverso Art. 70, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:
La funzione legislativa dello Stato è esercitata altresì collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), nonché per l'esame delle norme in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e perequazione delle risorse finanziarie.