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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.68. in Assemblea riferita al C. 2613-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 11/02/2015  [ apri ]
10.68.

  Al comma 1, capoverso Art. 70, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:
  La funzione legislativa dello Stato è esercitata altresì collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma nonché per l'esame delle norme in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e perequazione delle risorse finanziarie nonché le norme di attuazione della legge costituzionale n. 1 del 2012.

ident. 10.66.