stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.380. in Assemblea riferita al C. 2613-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 11/02/2015  [ apri ]
10.380.

  Al comma 1, capoverso Art. 70, sostituire il quarto comma con il seguente:
  La Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti per la legge che disciplina l'ordinamento di Roma capitale, per la legge che reca disposizioni generali e comuni sul governo del territorio, per la legge sul sistema nazionale e sul coordinamento della protezione civile, per le leggi di cui agli articoli 117, commi quarto, quinto e nono, 118, quarto comma, 119, terzo comma, per la legge che determina gli indicatori di riferimento di cui all'articolo 119, quarto comma, per la legge che destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, per la legge di cui all'articolo 119, sesto comma, per le leggi di cui agli articoli 120, secondo comma, e 132, secondo comma, nonché per la legge di cui all'articolo 81, sesto comma, e per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

  Conseguentemente, sostituire il quinto comma con il seguente:
  I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. Per tali disegni di legge, alle disposizioni che modificano le leggi previste dal comma precedente si applica quanto ivi stabilito qualora il Senato della Repubblica abbia deliberato a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.