Al comma 1, capoverso Art. 70, sostituire il primo comma con il seguente:
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi che riguardino:
a) disciplina delle fonti normative;
b) tutela delle minoranze linguistiche;
c) rapporti con la Chiesa cattolica e le altre confessioni religiose;
d) condizione giuridica dello straniero;
e) elezioni nazionali ed europee, norme generali per le elezioni regionali e locali;
f) organi costituzionali e di rilievo costituzionale;
g) istituzione e disciplina delle autorità amministrative indipendenti;
h) disciplina degli istituti di democrazia diretta;
i) norme generali sull'azione amministrativa e sui rapporti tra cittadino e pubbliche amministrazioni;
l) norme generali su diritti fondamentali e libertà inviolabili della persona, diritti pubblici soggettivi, partiti politici;
m) concessione di amnistia e di indulto;
n) autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali;
o) tutte le altre previste dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali.