Al comma 1, capoverso Art. 70, sostituire il primo comma con il seguente:
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi che riguardino:
a) i rapporti regolati dagli articoli 7 e 8 della Costituzione (Chiesa cattolica e confessioni religiose);
b) la condizione giuridica dello straniero;
c) l'ambito delle riserve di legge previste negli articoli da 13 a 22 (diritti pubblici soggettivi), da 24 a 27 (giustizia), 32 (trattamenti sanitari obbligatori), 48 (elettorato attivo), 49 (partiti politici), 50 (parità di accesso), 54 (giuramento);
d) organi costituzionali e di rilievo costituzionale e loro sistemi elettorali;
e) disciplina delle fonti normative;
f) leggi di delega;
g) leggi di conversione di decreti legge;
h) disciplina degli istituti di democrazia diretta;
i) istituzione e disciplina delle autorità amministrative indipendenti;
m) principi generali in materia di procedimento amministrativo rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione;
n) le altre previste dalla Costituzione o da legge costituzionale;
o) legge di bilancio e rendiconto consuntivo.